19.6.08

se la mia mamma sapesse...


Il post "Nè gay nè ebray" mi permette di parlare di un argomento che mi sta molto a cuore.
Non tedierò nessuno con chiacchiere inutili o con aneddoti personali: mi limiterò a dare qualche informazione.
Tempo fa, riflettendo su un'affermazione di Rimbaud che riteneva (in soldoni: sto semplificando per ragioni di brevità) il Battesimo un atto irreversibile, una sorta di maledizione, un punto di non ritorno, mi sono imbattuta in questo sito: www.uaar.it.
Il sito dell'Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (di cui fanno parte, fra gli altri, Margherita Hack, Sergio Staino, Piergiorgio Odifreddi) non lasciatevi spaventare dal loro nome perchè il sito è ricco di informazioni...
siate "coraggiosi"! ;)

MATRIMONIO CIVILE

PERCHÉ SPOSARSI IN MUNICIPIO
Spesso gli atei abdicano alle proprie convinzioni accettando di sposarsi con rito religioso, al solo fine di accontentare parenti, amici e colleghi: in poche parole per non “turbare” la propria cerchia di conoscenze e, per far questo, si sobbarcano anche l’onere dei famigerati corsi parrocchiali prematrimoniali.
Talvolta al matrimonio si presentano proprio come atei: una persona che professa la religione cattolica può infatti, grazie a una particolare licenza, sposarne una non credente, ma deve comunque impegnarsi a educare i figli alla fede cattolica.
Al coniuge ateo non viene chiesto alcun vincolo, se non la consapevolezza dell’impegno preso dall’altro coniuge (con quel che ne può conseguire…).
In realtà è tempo che tutti gli atei, gli agnostici e i non credenti si rendano conto che questo comportamento debole non fa altro che rafforzare la Chiesa Cattolica, che prospera anche grazie al consenso e al controllo sociale che in questo modo esercita.

UN PO’ DI STORIA
Storicamente il matrimonio non è stato altro che l’unione legale tra le parti (non necessariamente due e non necessariamente con gli stessi diritti: la donna è quasi sempre stata considerata subalterna all’uomo). A partire dal Medio Evo, però, la Chiesa ha iniziato a estendere la sua giurisdizione anche su questo atto: per essa infatti il matrimonio è in sé stesso un vincolo di diritto naturale e sacro. Mentre all’inizio ci si limitava a una semplice benedizione davanti alla chiesa, dal XIII secolo in poi si afferma definitivamente il matrimonio canonico come sacramento, di cui il Concilio di Trento (1563) stabilisce la forma definitiva.
Negli ultimi secoli, però, la riforma protestante e le spinte per una maggior laicità dello Stato hanno portato i legislatori a interessarsi anche a questo campo: del 1804 è il Codice Napoleonico, che stabilisce per la validità del rito la presenza di un ufficiale dello stato civile.
Nello Stato italiano unitario l’introduzione di un nuovo Codice Civile a partire dall’1/1/1866 disconobbe tutti gli effetti giuridici al matrimonio religioso, mantenendo come unica forma valida quello civile e consentendo per la prima volta ai non credenti di unirsi in matrimonio senza sottostare ai dettami degli ecclesiastici.
Il Concordato del 1929, purtroppo, ridonò effetti civili anche al matrimonio religioso. Ancora oggi il matrimonio civile è disciplinato dal Codice Civile del 1942.

COME FARE, DOVE CELEBRARLO

Il matrimonio civile non richiede un iter particolarmente complicato. Anzi, il DPR n. 403/1998 prevede che le amministrazioni non possano più chiedere ai cittadini gli estratti degli atti di stato civile quando sono formati o tenuti da amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello Stato: per fare la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, insomma, certificati ed estratti non occorrono più. Sarà l’ufficio di stato civile ad acquisire direttamente tutti i documenti necessari. Tra parentesi, l’iter per l’effettuazione del matrimonio cattolico è decisamente più lungo e burocraticamente complicato, come in molti hanno sottolineato, lamentandosi…
Requisito essenziale è che le pubblicazioni restino affisse in Comune almeno otto giorni, dei quali almeno due siano domeniche. Il matrimonio deve essere celebrato dal Sindaco o da un suo delegato nella casa comunale, alla presenza di due testimoni maggiorenni.
Il matrimonio civile viene celebrato dall’ufficiale dello stato civile davanti al quale fu richiesta la pubblicazione (art. 106 c.c.), ma è possibile sposarsi anche in un altro Comune: in questo caso gli sposi devono presentare una specifica richiesta.
Alcuni Comuni mettono a disposizione sale ed edifici di particolare bellezza. I requisiti formali per la celebrazione sono: la sala deve essere accessibile al pubblico, devono essere presenti due testimoni, gli sposi devono dichiarare di volersi prendere come marito e moglie, l’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore, leggere alcuni articoli del Codice Civile, dichiarare gli sposi uniti in matrimonio e sottoscrivere l’atto insieme agli sposi e ai testimoni.
La crescente diffusione del rito civile ha spinto alcuni Comuni (ad esempio Roma) a organizzare incontri prematrimoniali “laici”, attraverso i quali informare i cittadini interessati a conoscere tutti gli aspetti, anche legali, delle nozze civili.

Attenzione: l’articolo 110 del codice civile autorizza la celebrazione fuori della casa comunale solo nel caso in cui uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato, sia impossibilitato a recarsi nella sede stabilita dal Comune stesso per le nozze.
(...)

FARSI SPOSARE DAL MIGLIORE AMICO
La legge permette anche di farsi sposare dal migliore amico o dalla migliore amica.

Una vecchia dimenticata norma del 1939 prescriveva infatti che «…il titolare della funzione può delegare le proprie competenze a uno o più consiglieri o ad altra persona che abbia i requisiti per la nomina a consigliere comunale». Il DPR n. 396 del 3 novembre 2000 ha mantenuto questa possibilità e, all’articolo 1, comma 3, recita: «Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della Circoscrizione ovvero a un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all’articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale». Quindi qualunque cittadino eleggibile può celebrarlo.
Può essere, questo, un modo molto più simpatico di festeggiare le proprie nozze: anziché far celebrare il rito da un anonimo consigliere o funzionario (o da un prete), può essere molto più divertente farlo celebrare dall’amico o dall’amica del cuore.

Fonte: www.uaar.it (Ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2007)

2 commenti:

Daniele Passerini ha detto...

Il battesimo un atto irreversibile? Ma scherzi??? Prova a cercare su google "sbattezzarsi" e guarda quanta roba viene fuori! :)))

Caterpillar 1 ha detto...

battesimo=maledizione. Irreversibilità intensa in questo senso con tutta una serie di implicazioni filosofico-esistenziali e blablabla... ci sarebbe molto da dire ho semplificato e sto semplificando ancora molto (chiedo perdono).

*

Add to Technorati Favorites